COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 23/10/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.C. Casarza Ligure avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Villaggio Sport San Salvatore – Casarza Ligure del 12.10.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 23/10/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.C. Casarza Ligure avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Villaggio Sport San Salvatore - Casarza Ligure del 12.10.2003. L’A.C. Casarza Ligure ha proposto reclamo, nei termini di all’art. 42 comma 3 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dall’inizio della corrente stagione sportiva), avverso la regolarità della gara in epigrafe, eccependo l’irregolare partecipazione alla stessa, nelle file della Soc. Villaggio Sport San Salvatore, del calciatore Cesaretti Davide perché squalificato. Secondo la reclamante il Cesaretti, colpito dalla squalifica per due giornate nella Coppa Liguria ed. 2002-2003 (C.U. n. 11 del 26.9.2002) avrebbe dovuto scontare tale sanzione nelle prime due giornate del Campionato di Prima Categoria della corrente stagione sportiva, non partecipando la Soc. Villaggio Sport San Salvatore alla nuova edizione della coppa regionale. Afferma che il calciatore nella gara Villaggio Sport San Salvatore-Casarza Ligure del 12.10.2003 (terza di campionato) non aveva ancora neutralizzato la sua pendenza sanzionatoria perché schierato nelle due gare precedenti, cioè Villaggio-Sestieri Saline del 28.9.2003 e Castelnuovo-Villaggio del 5.10.2003. Chiede pertanto l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12 comma 5 a carico della Soc. Villaggio Sport San Salvatore Il reclamo non può trovare accoglimento. Per il disposto dell’art. 10.1 C.G.S. le squalifiche inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e di Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni. L’unica eccezione a tale regola è prevista dall’art. 17 comma 6 ultimo capoverso C.G.S. soltanto per le gare di Coppa Italia, nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Nel caso in esame il calciatore Cesaretti Davide aveva titolo a partecipare al Campionato di Prima Categoria, restando a suo carico l’obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima coppa regionale che disputerà il sodalizio d’appartenenza. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo dell’A.C. Casarza Ligure e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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