COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 30/10/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Coppa Italia PROMOZIONE GARA DEL 16/10/2003 CICAGNA 93 FONTANABUONA – LERICI CALCIO

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 30/10/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Coppa Italia PROMOZIONE GARA DEL 16/10/2003 CICAGNA 93 FONTANABUONA - LERICI CALCIO La gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione in campo della società A.S. LERICI. Detta società, in ottemperanza dei disposti dell'art 55/2 delle N.O.I.F., facendo seguito al preannuncio telegrafico, ha prodotto, nei termini, una dettagliata documentazione al fine di ottenere la causa di "Forza maggiore". Da tale documentazione si evince che, nel giorno della gara, si è verificato un blocco autostradale causato da un vasto incendio che ha interessato tutta la zona circostante. Nonostante la società Lerici si sia immediatamente attivata per percorrere strade alternative, non è riuscita nell'intento e conseguentemente non ha potuto raggiungere il campo sportivo per disputare la gara (ore 19,45 del 16/10/03). A sostegno di tali affermazioni, ha prodotto le seguenti testimonianze: 1) Dichiarazione del Maresciallo dei C.C. della stazione di Moneglia, presente al casello autostradale. 2) Dichiarazione della Società Autolinee Lorenzini, presso la quale era stato noleggiato l'autobus. 3) Dichiarazione della Società Autostrade, con la quale viene precisato il giorno e l'ora di interruzione dell'autostrada. -- Il Giudice Sportivo, considerando probanti e sufficienti le giustificazioni adotte dalla reclamante, ribadisce che in tema di impedimento, al fine di ottenere la "Causa di forza maggiore", (vedi art. 55/2 delle N.O.I.F.) occorre non solo che l'impedimento sia assoluto ma che nessun addebito possa essere mosso a chi ne invoca l'applicazione. Pertanto il G.S. ritenendo sufficienti gli elementi giustificativi messi a disposizione, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°15 del 23/10/03 delibera: a) di trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato per disporre l'effettuazione della gara. (art. 12/4c del C.G.S.) b) in quanto accolto di accreditare la tassa precedentemente addebitata.
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