COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo F.C. Golfo Scogliera Ospedaletti avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Regionale di calcio a cinque Serie C Cervo-Scogliera Ospedaletti del 20.10.2003. C.U. n. 15 del 23.10.2003
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo F.C. Golfo Scogliera Ospedaletti avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Regionale di calcio a cinque Serie C Cervo-Scogliera Ospedaletti del 20.10.2003.
C.U. n. 15 del 23.10.2003
“La partita non è stata disputata in quanto la Società C.T. Cervo si è presentata sul terreno di gioco alle ore 21,16 oltre il tempo massimo d’attesa fissato in 15’ consegnando la distinta incompleta e con i giocatori non in tenuta di gioco e quindi non in grado di disputare immediatamente la gara. Dopo aver constatato la regolare presenza dei giocatori della Società Golfo Scogliera e dopo aver proceduto all’identificazione dei calciatori presenti in numero regolare si decideva di non dare inizio alla partita”.
Tanto riferiva l’arbitro designato in ordine alla gara del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C Cervo-Golfo Scogliera in programma alle ore 21.00 del 20.10.2003.
Il Giudice Sportivo, non ravvisando nel comportamento delle due società responsabilità alcuna per la mancata disputa della gara, e tenuto conto che l’arbitro non aveva ritenuto d’aderire alla richiesta del T.C. Cervo di spostare l’inizio dell’incontro alle 21,30, ora in cui il terreno di gioco si sarebbe reso disponibile, decideva per la ripetizione della gara.
La decisione è stata impugnata, con circostanziato reclamo, ritualmente proposto, dall’F.C. Golfo Scogliera Ospedaletti, nel quale sostiene la responsabilità del C.T. Cervo per la mancata effettuazione dell’incontro, sottolineando come l’orario dello stesso fosse stato fissato, con C.U. n. 13 del 9.10.2003, alle ore 21.00 e come per i Comunicati Ufficiali, sia in vigore la presunzione di conoscenza assoluta. Conclude con la richiesta d’annullamento della delibera del G.S. e con l’assegnazione della “vittoria a tavolino”.
Il reclamo merita l’accoglimento.
Il referto di gara, fonte unica di prova assoluta ed incontrovertibile, redatto in forma chiara e precisa (come più sopra riportato) non ammette dubbi di sorta. La consegna, da parte del T.C. Cervo, di una distinta incompleta e la mancata presentazione, in tenuta di gioco, dei propri calciatori per l’identificazione entro il tempo limite d’attesa, giustificano pienamente la decisione dell’arbitro di non dare inizio all’incontro, facendone ricadere la responsabilità sul sodalizio ospitante, che peraltro, nulla ha controdeddotto al reclamo della Soc. Golfo Scogliera Ospedaletti.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera d’annullare la decisione del Giudice Sportivo di far ripetere la gara T.C. Cervo – Golfo Scogliera Ospedaletti del 20.10.2003 e d’infliggere al T.C. Cervo la punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-6 (art. 12/1 C.G.S.), un punto di penalizzazione in classifica (art. 53 punto 2 N.O.I.F.) e l’ammenda di € 52,00 (prima rinuncia – Circ. n. 1 L.N.D. stagione corrente).
Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto
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