COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 11/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo C.S. Amuchina Avosso avverso la regolarità della gara di Coppa Liguria Burlando – Amuchina Avosso del 19.11.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 11/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo C.S. Amuchina Avosso avverso la regolarità della gara di Coppa Liguria Burlando – Amuchina Avosso del 19.11.2003 Con reclamo ritualmente proposto nei termini di cui all’art. 42/5 CGS, il C.S. Amuchina Avosso si è rivolto alla Commissione Disciplinare per ottenere l’applicazione della punizione sportiva ex art. 12/5 C.G.S. sostenendo che l’A.C. Burlando ha fatto partecipare alla gara di Coppa Liguria Burlando-Avosso del 19.11.2003 il calciatore Sabatini Alessandro che non ne aveva titolo perché squalificato. Il reclamo merita l’accoglimento. Il calciatore Sabatini Alessandro, tesserato per l’A.C. Burlando, è incorso in una giornata di squalifica (per recidività in ammonizioni formali) con provvedimento del Giudice Sportivo riportato sul C.U. n. 18 del 13.11.2003. Tale sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara di Coppa Liguria successiva alla data di pubblicazione del provvedimento cioè nella gara Burlando – Amuchina Avosso del 19.11.2003, ove invece il calciatore fu indebitamente schierato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.S. Amuchina Avosso infligge all’A.C. Burlando la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara di Coppa Liguria Burlando-Amuchina Avosso del 19.11.2003 col punteggio di 0-3 (art. 12/5 C.G.S.). Delibera inoltre d’infliggere le seguenti sanzioni: Signor Filippo Privitera, dirigente accompagnatore dell’A.C. Burlando: inibizione di giorni quindici (art. 14 punto 1 lett. e C.G.S.) A.C. Burlando: ammenda € 150,00 (euro centocinquanta) [art. 13 punto 1 lett. b C.G.S.] Sabatini Alessandro, calciatore tesserato A.C. Burlando: squalifica per una giornata. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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