COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°° 25 del 30/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Pallare avverso la squalifica dei calciatori Mansouri Omar fino al 15.4.2004 e Formento Ilario per cinque giornate. Gara Albatross 1909 – Pallare 67 del 23.11.2003 Campionato Prima Categoria C.U. n. 20 del 27.11.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°° 25 del 30/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Pallare avverso la squalifica dei calciatori Mansouri Omar fino al 15.4.2004 e Formento Ilario per cinque giornate. Gara Albatross 1909 - Pallare 67 del 23.11.2003 Campionato Prima Categoria C.U. n. 20 del 27.11.2003 Con queste motivazioni: Mansouri Omar – espulso – A seguito di una decisione tecnica a suo sfavore, si avvicinava all’arbitro e minacciandolo, gli metteva una mano sul volto. Non usava violenza. Formento Ilario – Al termine della gara si avvicinava all’arbitro e gli stringeva ironicamente la mano, dopo averla imbrattata di fango. Profferiva frasi offensive. il Giudice sportivo squalifica il primo fino al 15.4.2004 ed il secondo per cinque gare effettive. Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Pallare ha chiesto alla C.D. che le sanzioni siano equamente ridotte in relazione alle seguenti motivazioni: il gesto del Mansouri non è stato violento e non vi è stata alcuna pressione da parte del calciatore tanto è vero che l’arbitro non perse l’equilibrio; per il Formento, la versione dell’arbitro non è verosimile perché se il direttore di gara avesse veramente visto il giocatore imbrattarsi volontariamente la mano, si sarebbe rifiutato di farsi stringere la sua: ma la mano del proprio tesserato era sporca, la gara essendosi svolta su un terreno reso fangoso dalla pioggia caduta durante l’incontro. La Commissione Disciplinare, preso atto della rinuncia all’audizione del rappresentante della Società, decide di non accogliere il reclamo. Il primo giudice, nel valutare il comportamento del Mansouri, ha già tenuto conto della non violenza del gesto, dandone esplicita conferma nella sopra riportata motivazione talché la sanzione, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va confermata. Del pari va confermata la squalifica del Formento perché le eccezioni della reclamante non trovano riscontro nel referto, cui devesi ascrivere fede privilegiata a’sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S., ove l’arbitro così testualmente riferisce l’episodio “…mi stringeva la mano, dopo aver preso del fango presente sul terreno di gioco…” Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Pallare in ordine alle squalifiche dei calciatori Mansouri Omar e Formento Ilario e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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