COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 18/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PROMOZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 9/ 3 CANTU GS SANPAOLO – TRADATE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°11 del 18/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
CAMPIONATO PROMOZIONE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 14/ 9/ 3 CANTU GS SANPAOLO - TRADATE
Al termine della gara l’Arbitro, accompagnato dai dirigenti della Soci eta’ Cantu’ constatava con gli stessi che la propria autovettura, rego larmente consegnata prima dell’inizio della gara al dirigente accompagnatore della societa’ ospitante sig. Bergna Massimo aveva subito danni. In particolare risultavano evidenti uno sfregio lungo tutta la fiancata destra. Rilevato altresi’ che l’autovettura in questione al momento della consegna delle chiavi al dirigente della societa’ ospitante non presentava alcun danno visibile cosi’ come riportato sul modello di custodia dell’autovettura regolarmente controfirmato dal dirigente-accomapagnatore della societa’ Cantu’.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla societa’ Cantu’ l’ammenda di E.100,00 per insufficiente custodia dell’autovettura dell’Arbitro che ha riportato danni;
b) di fare obbligo alla societa’ Cantu’ in virtu’ della clausola compromissoria prevista dall’art.24 dello Statuto, di risarcire all’Arbitro i danni subiti alla propria autovettura.
Si da atto che gli ulteriori provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono pubblicati nell’apposita sezione del presente com unicato