COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 18/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 9/ 3 ARCHE – CALCIO CANEGRATE O.S.L.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 18/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 9/ 3 ARCHE - CALCIO CANEGRATE O.S.L. La societa’ ARCHE’ non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Societa’ stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a) di comminare alla societa’ ARCHE’ la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S. b) di comminare alla societa’ ARCHE’ la sanzione dell’ammenda pari a E. 52,00 - I° Rinunzia - cosi’ come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione sportiva 2003/2004 pubblicate sul C.U. n1 del 03-07-2003
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