COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 25/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/ 9/ 3 MOGLIA – CASALBUTTANO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 12 del 25/09/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 9/ 3 MOGLIA - CASALBUTTANO
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Moglia dal 25° del secondo tempo ha schierato in campo un solo clciatore nato dal 1 gennaio 1982 anzichè i due calciatori previsti dalle vigenti normative.
Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n°.2 del 10-07-2003 precisa al punto 3.1.4., ha stabilito che è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalità di cui al punto 3.1.1. del C.U. n°.44 del 30-05-2002, cioè hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1-1-1982.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla società MOGLIA la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.