COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 02/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Valtrompia – Cat. II/Gir. B Gara tra Valtrompia-Rudianese del 14.09.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°13 del 02/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Valtrompia - Cat. II/Gir. B
Gara tra Valtrompia-Rudianese del 14.09.2003
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. VALTROMPIA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore FERRAMIMATTEO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S.
Rilevato che la società A.C. VALTROMPIA non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 36 datato 08.05.2003 del Comitato di BRESCIA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.s., la Commissione disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla soc. RUDIANESEla punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3;
b) di comminare alla soc. RUDIANESE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore FERRAMIMATTEO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 03.11.2003 dirigente accompagnatore sig. ZANIIVANO della società RUDIANESE.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.