COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S.Sommese Calcio – Camp. Prom. /Gir. A Gara tra Parabiago-Sommese del 14.09.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S.Sommese Calcio - Camp. Prom. /Gir. A Gara tra Parabiago-Sommese del 14.09.2003 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società S.S. SOMMESE CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la soc. A.C. PARABIAGO avrebbe fatto partecipare il calciatore LEOCATA LUCA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la soc. PARABIAGO ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, dal C.U. n. 45 datato 06.06.2003 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo ad accedere all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione delle gare in cui deve scontare la squalifica e che la squalifica non si ritiene scontata qualora il calciatore squalificato ed inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA In parziale accoglimento del reclamo proposto, considerato che la motivazione suddetta comporta l’irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare. a) di comminare alla soc. A.C. PARABIAGOl’ammenda di EURO 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza, b) di squalificare il calciatore LEOCATA LUCA per una ulteriore gara, c) di inibire a tutto il 09.11.2003 il dirigente accompagnatore sig. PAOLO MADONNA della soc. A.C. PARABIAGO. d) Fermo restando il risultato conseguito sul terreno di giuoco. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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