COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. San Francesco – Cat. 3° /Gir. A Gara tra Ripaltese-San Francesco del 14.09.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. San Francesco - Cat. 3° /Gir. A Gara tra Ripaltese-San Francesco del 14.09.2003 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. SAN FRANCESCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società RIPALTESE avrebbe fatto partecipare il calciatore BOSELLI MORIS in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società RIPALTESE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 36 datato 08.05.2003 del Comitato di CREMONA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla soc. A.C. RIPALTESEla punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di comminare alla soc. A.C. RIPALTESE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore BOSELLI MORIS per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 09.11.2003. il dirigente accompagnatore sig. CANTONI GIANFERMO della società A.C. RIPALTESE Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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