COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Serle – Cat. 3° /Gir. B Gara tra Toscolano Maderno-Serle del 14.09.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°14 del 09/10/2003– pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Serle - Cat. 3° /Gir. B
Gara tra Toscolano Maderno-Serle del 14.09.2003
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. SERLE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società TOSCOLANO MADERNO avrebbe fatto partecipare il calciatore FESTA EUGENIO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società TOSCOLANO MADERNO non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 36 datato 08.05.2003 del Comitato di BRESCIA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo proposto
a) di comminare alla soc. TOSCOLANO MADERNOla punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
b) di comminare alla soc. TOSCOLANO MADERNO l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore FESTA EUGENIO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 09.11.2003. il dirigente accompagnatore sig. CAMPETTI FULVIA della società TOSCOLANO MEDERNO
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.