COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/10/ 3 RESCALDINA CALCIO – VELA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/10/ 3 RESCALDINA CALCIO - VELA Dagli atti ufficiali risulta che la societa S S VELA dal 2 al 18 del 2 tempo schierato in campo un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1982 anziche i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa Richiamato l art 34 bis delle NOIF Considerato che il C U n 2 del 10 07 2003 precisa al punto 3 1 4 ha stabilito che è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalita di cui al punto 3 1 1 del C U n 44 del 30 05 2002 cioe hanno l obbligo di impiegare sin dall inizio della gara e per l intera durata della stessa quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu partecipanti almeno due calciatori nati dal 1 1 1982 Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara cosi come previsto dall art 12 del CGS PQM DELIBERA di comminare alla societa S S VELA la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 3
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