COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Senago Calcio Camp. Prom. / Gir. B Gara del 14.09.2003 Tra Cesano Maderno-Senago Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Senago Calcio Camp. Prom. / Gir. B Gara del 14.09.2003 Tra Cesano Maderno-Senago Calcio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SENAGO CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CESANO MADERNo avrebbe fatto partecipare il calciatore PROSERPIO MARCO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società CESANO MADERNO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 45 datato 06.06.2003 del C.R.L. il calciatore tesserato per la soc. NORDHAL risulta squalificato per una giornata di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso trasferitosi alla soc. CESANO MADERNO non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, come previsto dall’art. 17 comma 6 e dall’art. 14 comma 12 lett. c.. Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla soc. CESANO MADERNO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di comminare alla soc. CESANO MADERNO l’ammenda di EURO 129,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore PROSERPIO MARCO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 09.11.2003 il dirigente accompagnatore sig. GARAVELLO VITTORIO della società CESANO MADERNO Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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