COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Cisanese Camp. Prom / Gir. D Gara del 21.09.2003 tra Sellero Novelle-Cisanese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Cisanese Camp. Prom / Gir. D
Gara del 21.09.2003 tra Sellero Novelle-Cisanese
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. CISANESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SELLERO NOVELLE avrebbe fatto partecipare il calciatore BRESCIA MARCO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società SELLERO NOVELLE non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 5 datato 31.07.2003 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, avendo partecipato anche alla precedente gara del 14.09.2003 (CIVIDATESE-SELLERO NOVELLE.
Visti gli art. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla soc. SELLERO NOVELLE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla soc. SELLERO NOVELLE l’ammenda di EURO 129,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore BRESCIA MARCO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 16.11.2003 il dirigente accompagnatore sig. CICERI RENATO della soc. U.S. SELLERO NOVELLE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.