COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Landriano Camp. 1° Cat. / Gir. E Gara del 21.09.2003 tra Landriano-Melegnanese (C.U. n. 12 del 25.09.2003 del C.R.L..)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Landriano Camp. 1° Cat. / Gir. E
Gara del 21.09.2003 tra Landriano-Melegnanese
(C.U. n. 12 del 25.09.2003 del C.R.L..)
La società U.S. LANDRIANO ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla U.S. LANDRIANO per mancanza di prova circa l’invio del reclamo stesso alla controparte, trattandosi di reclamo avente ad oggetto l’impugnazione della gara, confermando il risultato ottenuto sul terreno di giuoco. A fondamento del presente reclamo la U.S. LANDRIANO sostiene di aver effettivamente inviato alla MELEGNANESE a mezzo di lettera raccomandata e che per mera dimenticanza non ha trasmesso la ricevuta di invio della lettera raccomandata al G.S. A prova di ciò, allega al presente reclamo l’originale della ricevuta in questione. La reclamante sostiene inoltre che la MELEGNANESE ha impiegato un solo calciatore nato dopo il 01.01.1982.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. anche alla controparte osserva:
Il reclamo non può essere accolto in quanto infondato nel merito.
Infatti, l’arbitro, sentito a chiarimenti dal G.S., ha precisato che la MELEGNANESE ha sostituito il n. 11 MAURO FRATI, nato il 27.09.1983, con il n. 15 MARCO RAMAIOLI nato il 19.02.1982 e che solamente per un errore materiale aveva indicato nel referto arbitrale che il sostituto era il n. 16 GIURDANELLA GIUSEPPE nato il 28.01.1978, anziché il n. 15 MARCO RAMAIOLI.
Pertanto alla gara hanno preso parte nella compagine della MELEGNANESE, DUE calciatori nati dopo il 01.01.1982 e questa deve essere considerata regolare nel suo svolgimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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