COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Saronno Calcio Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 28.09.2003 tra Pregnanese-Saronno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Saronno Calcio Camp. 3° Cat. / Gir. B
Gara del 28.09.2003 tra Pregnanese-Saronno
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SARONNO CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PREGNANESE avrebbe fatto partecipare il calciatore MELITO CLAUDIO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società PREGNANESE non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 44 del 29.05.2003 e n. 45 del 31.07.2003 - C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli art. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla soc. PREGNANESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla soc. PREGNANESE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore MELITO CLAUDIO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 16.11.2003 il dirigente accompagnatore sig. MARAFIOTI GIUSEPPE della soc. PREGNANESE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante