COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 23/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Selvino – Camp. 1° Cat. / Gir. C Gara del 05-10-2003 tra A.C. Selvino – U.S. Sebinia Alto Sebino

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 23/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Selvino - Camp. 1° Cat. / Gir. C Gara del 05-10-2003 tra A.C. Selvino - U.S. Sebinia Alto Sebino (C.U. n. 14 del C.R.L. datato 09-10-2003) La società SELVINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 per non aver schierato per tutta la durata della gara due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in poi; lamentando che l’arbitro era incorso in errore nel trascrivere le sostituzioni nel rapporto di gara e che essa l’A.C. SELVINO aveva schierato dall’inizio e per tutta la durata della gara due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in poi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che l’arbitro ancora prima della proposizione del reclamo ha riconosciuto con comunicazione scritta di aver errato nell’indicare le sostituzioni effettuate dall’A.C. SELVINO, precisando che il n. 7 (nato nel 1984) era stato sostituito dal n. 15 (nato nel 1982), che il n. 10 (nato nel 1981) era stato sostituito dal n. 13 (nato nel 1981) e che, infine il n. 9 (nato nel 1978) era stato sostituito dal n. 16 (nato nel 1981), considerato che il n. 8 (nato nel 1983) è rimasto in campo per tutta la durata della gara ne deriva che l’A.C. SELVINO ha schierato all’inizio e per tutta la durata della gara due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in poi. Il reclamo è di conseguenza fondato e come tale va accolto. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto REVOCA La punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 comminata dall’A.C. SELVINO e ripristina il risultato conseguito sul terreno di giuoco e precisamente A.C. SELVINO - U.S. SEBINIA ALTO SEBINO 3-2 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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