COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sanrocco Camp. Juniores Prov. / Gir. B Gara del 27.09.2003 tra La Dominante-Sanrocco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sanrocco Camp. Juniores Prov. / Gir. B Gara del 27.09.2003 tra La Dominante-Sanrocco (C.U. n. 8 del Comitato di Monza datato 09.10.2003) La società SANROCCO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni del G.S.: perdita della gara per 0 – 2, squalifica dei calciatori: GABRIELE ARDESI e ALESSANDRO IAMARTINO sino al 31.01.2004, squalifica del calciatore MARCO LA MONICA sino al 30.06.2004, squalifica di VILLA EMANUELE sino al 30.09.2005, squalifica di ALESSANDRO MEANI sino al 30.04.2004, squalifica di GABRIELE CAPRI sino al 31.01.2004, squalifica di ROBERTO APRUZZESE sino al 30.09.2004, squalifica di PIETRO DI PROSSIMO per 3 GARE, di ANDREA PESSINA e NICOLO’ CIRCO per 2 GARE, inibizione dei dirigenti SERGIO ARDESI e VILLA GIOVANNI sino al 31.05.2004 e LUCA ELINI sino 09.11.2003 e l’ammenda di EURO 77,50 alla soc. SANROCCO, lamentando che ARDESI GABRIELE non ha nemmeno sfiorato l’arbitro, limitandosi a protestare, LUCA ELINI ha invitato l’arbitro ad essere equo nelle sue valutazioni, SERGIO ARDESI è entrato in campo per sedare gli animi, ALESSANDRO IAMARTINO ha solamente proferito frasi offensive nei confronti dell’arbitro, senza toccarlo, MARCO LA MONICA non ha né spinto né minacciato l’arbitro, senza toccarlo, MARCO LA MONICA non ha né spinto né minacciato l’arbitro né ha tentato di aggredirlo, VILLA EMANUELE ha solamente proferito una frase sarcastica nei confronti dell’arbitro, ROBERTO APRUZZESE ha chiesto all’arbitro spiegazioni sulla sospensione della gara, GABRIELE CAPRI ha persino stretto la mano all’arbitro al termine della gara senza insultarlo e/o toccarlo, ALESSANDRO MEANI non ha sputato né spinto l’arbitro, GIOVANNI VILLA si è adoperato per allontanare i calciatori della propria squadra a fine gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 52 n. 5 del C.G.S., rileva: Il reclamo è inammissibile nella parte in cui impugnato la punizione della perdita della gara per 0 – 2 in quanto la soc. SANROCCO non ha inviato il reclamo alla squadra avversaria come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S., e le squalifiche per 2 GARE ai calciatori ANDREA PESSINA e NICOLO’ CIRCO, e al tecnico LUCA ELINI sino al 09.11.2003 ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S.. Esaminato il rapporto arbitrale e sentito l’arbitro a chiarimenti, si ritiene opportuno confermare la decisione del G.S. con riferimento alle squalifiche comminate ai calciatori: MARCO LA MONICA, EMANUELE VILLA, ALESSANDRO MEANI, ROBERTO APRUZZESE e PIETRO DI PROSSIMO in relazione alla gravità dei comportamenti descritti nel rapporto di gara e delineati chiaramente dal G.S. nella delibera impugnata. Ritiene altresì opportuno ridurre le squalifiche comminate ai calciatori: ARDESI GABRIELE, ALESSANDRO IAMARTINO, GABRIELE CAPRI al 31.12.2003 e le inibizioni comminate ai dirigenti SERGIO ARDESI e GIOVANNI VILLA al 30.04.2004 e al tecnico LUCA ELINI 31.10.2003 in relazione alla lieve entità delle spinte date all’arbitro in segno di protesta come precisato dal direttore di gara e della gravità della frase offensiva proferita dal tecnico. La gravità del comportamento dei tesserati della soc. SANROCCO giustifica l’ammenda comminata alla soc.. PQS Riduce le squalifiche comminate ai calciatori GABRIELE ARDESI, ALESSANDRO IAMARTINO e CAPRI GABRIELE al 31.12.2003, le inibizioni ai dirigenti SERGIO ARDESI e GIOVANNI VILLA al 30.04.2004- conferma per il resto quanto stabilito dal G.S. di prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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