COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D gara del 20/10/2003 CALCIO CERMENATE – DUEMILAUNO LECCO C5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D gara del 20/10/2003 CALCIO CERMENATE - DUEMILAUNO LECCO C5 Con deliberazione pubblicata sul C U n 17 del 30 10 2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da arte della societa Duemilauno Lecco C5 Letto il reclamo regolarmente presentato dalla societa Dato atto che la societa Calcio Cermanate non ha fatto pervenire controdeduzioni Visti gli atti ufficiali di gara sentito in proposito l arbitro di gara e visto il supplemento di rapporto Col proprio reclamo la societa Duemilauno Lecco C5 sostiene che l Arbitro della gara in oggetto 1 in primo luogo non ha trascritto sul rapporto di gara il risultato finale in modo esatto in quanto la gara non sarebbe terminata col punteggio di 8 8 bensi col punteggio di 9 8 a favore della propria societa Duemilauno Lecco C5 in proposito fornisce a testimonianza il nominativo di alcuni calciatori della squadra avversaria che riconoscevano la propria sconfitta 2 in secondo luogo avrebbe commesso un errore tecnico impedendo alla propria squadra che stava giocando in inferiorita numerica per l espulsione di un calciatore il completamento della stessa a seguito della segnatura di una rete da parte della societa avversaria consentendo invece tale completamento solo allo scadere dei due minuti dalla espulsione Pertanto chiede l omologazione della gara col risultato di 8 9 Il direttore di gara sentito telefonicamente e successivamente con supplemento di rapporto fornisce le seguenti indicazioni 1 quanto al punteggio finale della gara confermando quanto scritto sul rapporto di gara indica in 8 8 il risultato finale 2 quanto al fatto di aver impedito alla societa Duemilauno Lecco C5 che stava giocando in inferiorita numerica per l espulsione di un calciatore il completamento della stessa a seguito della segnatura di una rete da parte dellasocieta avversaria ha ammesso di non aver consentit o il completamento della squadra dopo la segnatura di una rete confermando quindi sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante sulpunto Infatti sostiene ho allontanato dal campo il giocatore n 4 del Duemiluno Lecco Sig Comi Daniele al 29 del secondo tempo per somma di ammonizioni e ho provveduto a reintegrare con altro giocatore la medesima squadra al 31 del secondo tempo dopo 2 minuti di gioco segnala tuttavia che la societa Cermenate ha segnato una rete al 30 del secondo tempo pertanto il reintegro avrebbe dovuto avvenire in tale occasione Giova ricordare che il procedimento di primo grado ai sensi dell art 24 comma 2 del CGS si svolge come di seguito riportato I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti da chiunque commessi avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l attivita giovanile e scolastica sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all art 31 In particolare tale articolo indica C Procedimenti in ordine alla regolarita dello svolgimento della gara......omissis C1 I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonche di atti ufficiali trasmessi da Organi della F I G C dalle Leghe Divisioni e Comitati C2 Quando il procedimento sia stato attivato d iniziativa di una societa esso sis svolge anche sulla base delle deduzioni e ove previste delle controdeduzioni delle parti Non e quindi ammessa testimonianza in tale grado di giudizio Inoltre l art 40 del CGS con riferimento a quanto sopra detto per l attivita in ambito regionale precisa al comma 1 che il giudizio di 1 grado si tiene a cura del Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali Provinciali e locali il quale adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali rapporto degli atti ufficiali e delleventuale Commissario di campo supplemento di rapporto nei casi previsti motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente codice Pertanto La tesi prospettata dalla reclamante almeno per quanto attiene il primo punto in esame non trova riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni difensive non confortate da alcun elemento probatorio infatti come sancisce la CAF il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verita e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi Disciplinari mentre non e ammessa alcuna indagine istruttoria sicche non si puo dare corso all audizione di testimoni per provare fatti in contrasto con le risultanze dei documenti ufficiali Il reclamo per il secondo punto in esame e fondato e va pertanto accolto infatti la regola 12 del Gioco del Calcio a 5 stabilisce in particolare con le decisioni IFAB che Il calciatore espulso dal campo non puo piu prendere parte alla gara e non puo sedere sulla panchina dei sostituti La sua sostituzione puo essere effettuata dopo 2 minuti dalla espulsione ovvero dopo la segnatura di una rete In quest ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalita a se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 4 e la squadra in superiorita numerica segna una rete la squadra con 4 calciatori potra essere completata Nel caso di specie il direttore di gara non consentendo il completamento della squadra in inferiorita numerica ha contravvenuto palesemente alla disposizione su indicata PQS DELIBERA 1 di disporre la ripetizione della gara a cura del CRL
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