COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE C1 gara del 31/10/2003 BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 – CERRO MAGGIORE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE C1 gara del 31/10/2003 BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 - CERRO MAGGIORE Visti gli atti ufficiali di gara Rilevato che 1 La gara in oggetto è stata sospesain via definitiva al 17 del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti in primo luogo uno spettatore della societa Boys Bellinzago che entrava sul terreno di gioco e sferrava due calci nella pancia ad un calciatore della squadra avversaria che era peraltro a terra e poi a vario titolo numerosi calciatori presenti in campo di entrambe le societa peraltro entrati indebitamente sul terreno di gioco a dar manforte ai propri calciatori 2 L arbitro pur identificando solo alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa che durava circa dieci minuti e precisamente i calciatori della societa Boys Bellinzago Giubbarelli Simone Zanelli Dario Prina Gianfranco che pigliavano a calci e pugni avversari e spettatori non e stato in grado a causa della grande confusione di distinguere con precisione le altre diverse responsabilita di ciascun partecipante alla medesima 3 Constatata dunque l impossibilita di continuare l incontro perche avrebbe dovuto espellere i numerosi calciatori partecipanti alla rissa ed in tal modo entrambe le societa sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale l Arbitro decideva di considerare l incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 17 minuto del secondo tempo 4 Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le societa la conseguennza non puo essere quella della ripetizione della gara che postula l assenza di responsabilita anche oggettiva delle societa in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara ma e quella espressamente prevista dall art 12 comma 2 CGS vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le societa interessate dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori causa determinante dela chiusura anticipata della gara cfr Comm. Disciplinare presso C R Lombardia in CU n 26 del 21 01 1999 E la CAF ha avuto modo di precisare piu volte che ......una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo e del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine infatti se l interruzione anticipata della gara ha avuto causa non gia in un semplice diverbio tra calciatori ma in una vera e propria rissa la responsabilita di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato non gia solo nell averla provocata CAF in CU n 27 del 19 05 1994 5 dato atto che i signori Prina Gianbattista e Prina Giorgio entrambi rispettivamente dirigente e tecnico della societa Boys Bellinzago protestavano con atteggiamento ostile nei confronti degli Arbitri a seguit o della loro decisione di sospendere la gara PQS DELIBERA a di comminare alla societa Boys Bellinzago e Cerro Maggiore la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto ai sensi dell art 12 comma 2 del CGS b Di comminare alle societa Boys Bellinzago la sanzione dell ammenda pari a Euro 450 in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonche alcuni sostenitori della propria societa e per aver consentito l accesso indebito degli spettatori sul terreno di gioco alla societa Cerro Maggiore la sanzione dell ammenda pari a Euro 350 in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonche alcuni sostenitori della propria societa c Di squalificare per due gare i calciatori Giubbarelli Simone Zanelli Dario e Prina Gianfranco tutti della societa Boys Bellinzago d Di squalificare per mesi uno fino al 03 12 2003 il Sig Prina Giorgio della societa Boys Bellinzago e Di inibire per mesi uno fino al 03 12 2003 il Sig Prina Gianbattista della societa Boys Bellinzago
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it