COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lentatese Camp. 1° / Cat. Gir. G Gara del 12.10.2003 tra Fino Mornasco-Lentatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lentatese Camp. 1° / Cat. Gir. G Gara del 12.10.2003 tra Fino Mornasco-Lentatese (C.U. n. 15 del C.R.L. datato 16.10.2003) La società A.C. LENTATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto l’ammenda di EURO 188,00 a carico della medesima società - l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 26.11.2003 al dirigente FAUSTO BORGHI; - la squalifica per 4 GARE al calciatore LORENZO COLOMBO; - la squalifica per 3 GARE al calciatore SIMONE RICCO; . la squalifica per 6 GARE al calciatore ANDREA PASQUARIELLO; - la squalifica per 2 GARE ai calciatori: GIANLUCA MARTELLI e DAVIDE SPREAFICO. Lamentando che i fatti posti a fondamento delle sanzioni irrogate dal G.S. di prime cure si sarebbero concretizzati in maniera diversa da quanto riportato nel provvedimento sanzionatorio. Hanno di conseguenza chiesto una riduzione delle pene disposte a loro carico. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova emerge con chiarezza inequivocabile che tutti i fatti posti a fondamento delle sanzioni irrogate si sono concretizzati in maniera tale da far ritenere del tutto congrue e meritevoli di conferma i provvedimenti disposti dal G.S.. Si precisa, inoltre, che il reclamo avverso le squalifiche dei calciatori GIANLUCA MARTELLI e DAVIDE SPREAFICO non sono impugnabili ex art. 41 comma 3 lettera a del C.G.S.. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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