COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. 2° Cat. / Gir. N Gara del 12.10.2003 tra Canegrate-Arconatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. 2° Cat. / Gir. N Gara del 12.10.2003 tra Canegrate-Arconatese (C.U. n. 10 del Comitato di Legnano datato 16.10.2003) La società G.S. ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MULAS FABRIZIO per 4 GARE; lamentando che non si è verificato in maniera alcuna quanto descritto nel referto arbitrale e, in particolare, che il calciatore; al momento dell’espulsione, si è allontanato dal campo in assoluto silenzio, senza protestare e senza rivolgere nessuna attenzione nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il referto arbitrale è assolutamente chiaro e preciso nella descrizione che il calciatore MULAS FABRIZIO, al momento della notifica dell’espulsione, ha lasciato il terreno di giuoco insultando gravemente l’arbitro, bestemmiando e sbattendo violentemente la porta degli spogliatoi. Considerato che il rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 31 a1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, le deduzioni svolte dalla reclamante, che non trovano alcuna conferma nel rapporto arbitrale, sono prive di valore probatorio trattandosi di mere allegazioni di parte. La gravità del comportamento giustifica inoltre la squalifica comminata al calciatore dal G.S.. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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