COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Emporio Busatta Rodigo Camp. 3° / Gir. A Gara del 19.10.2003 tra Piubeghese-Emporio Busatta Rodigo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Emporio Busatta Rodigo Camp. 3° / Gir. A Gara del 19.10.2003 tra Piubeghese-Emporio Busatta Rodigo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C.EMPORIO BUSATTA RODIGO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PIUBEGHESE avrebbe impiegato come assistente di parte dell’arbitro il sig. DAVIDE SCALICI, che non era tesserato per la società stessa. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.; Rilevato che la società PIUBEGHESE ha inviato le proprie controdeduzioni; Rilevato che l’art. 63 2° comma delle NOIF prevede che “quando non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un proprio calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini disciplinari come partecipazione alla gara.” Rilevato che il sig. SCALICI impiegato dalla società PIUBEGHESE come assistente ufficiale non era tesserato per la società stessa. Rilevato che l’art. 12 n. 5 del C.G.S. prevede “la punizione della perdita della gara alla società che …… utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo.” Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. A.C. PIUBEGHESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3; b) di comminare alla soc. A.C. PIUBEGHESE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 06.12.2003 il dirigente accompagnatore sig. GIUSEPPE PEDRONI della società A.C. PIUBIGHESE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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