COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nervianese Camp. 2° Cat. / Gir. M Gara del 12.10.2003 tra Bollatese-Nervianese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nervianese Camp. 2° Cat. / Gir. M Gara del 12.10.2003 tra Bollatese-Nervianese (C.U. n. 10 del Comitato di Legnano datato 16.10.2003) La società NERVIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico BOLDORINI GIUSEPPE sino al 30.06.2004, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva : nel suo rapporto il direttore di gara riferisce di aver ricevuto dal tecnico BOLDORINI a fine gara una spinta a due mani che lo faceva indietreggiare di due passi. E’ opportuno osservare che tale azione si è inserita in un contesto nel quale molti calciatori della stessa società avevano accerchiato l’arbitro per protestare per una rete non convalidata dal direttore di gara. A prescindere che il comportamento del tecnico non è stato connotato da violenza, non può del tutto escludersi che nell’intenzione dell’autore l’intervento fosse diretto ad impedire il contatto fisico tra l’arbitro e i calciatori che gli erano intorno. Quindi, anche se censurabile per le modalità in cui si è realizzato, il comportamento del tecnico può essere valutato con meno rigore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del tecnico BOLDORINI GIUSEPPE a tutto il 16.03.2004 Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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