COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Carbonara Camp. 2° Cat. / Gir. S Gara del 02.11.2003 tra Carbonara-Bastida
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Carbonara Camp. 2° Cat. / Gir. S
Gara del 02.11.2003 tra Carbonara-Bastida
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. CARBONARA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.S. BASTIDA avrebbe fatto partecipare il calciatore GIANLUCA VITTORIELLI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che, la società A.S. BASTIDA non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che come da C.U. n. 45 datato 06.06.2003 del C.R.L. e che dalla documentazione acquisita da questa Commissione non risulta abbia scontato la sanzione avendo partecipato a tutte le gare di campionato disputate dalla società di appartenenza e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli art. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare
DELIBERA
a) di comminare alla soc. A.S. BASTIDA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla soc. A.S. BASTIDA l’ammendo di euro 52,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore GIANLUCA VITTORIELLI per una ulteriore gara in aggiunta a quella ancora da scontare;
d) di inibire il dirigente accompagnatore sig. ETTORE COLLERINI della A.S. BASTIDA a tutto il 20.12.2003.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.