COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P. Interseriatese Camp. 2° Cat. / Gir. F Gara del 02.11.2003 tra Canero Sorisole-Interseriatese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.P. Interseriatese Camp. 2° Cat. / Gir. F
Gara del 02.11.2003 tra Canero Sorisole-Interseriatese
(C.U. n. 11 del Comitato di Bergamo datato 30.10.2003)
La società INTERSERIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione in forza della quale il G.S. le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 80,00, nonché squalificato i calciatori: IVAN PERSIANI e MILESI FABRIZIO rispettivamente per 6 e 3 GARE, lamentando che il calciatore GIANFRANCO TROTTA non era stato espulso dall’arbitro durante la gara e che il PERSIANI e il MILESI non avevano preso parte alla rissa..
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. anche alla controparte rileva:
Dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento che costituiscono fonte privilegiata di prova, emerge chiaramente che l’arbitro, dopo aver espulso i calciatori PERSIANI e MILESI, ha considerato espulsi anche i calciatori: RIPAMONTI GIUSEPPE, TROTTA GIANFRANCO e AVILIA ANDREA tutti della soc. INTERSERIATESE i quali avevano preso parte alla rissa scaturita al 40’ del 2° t. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l’arbitro ha effettivamente considerato espulso prima della sospensione della gara anche il calciatore della A.P. INTERSERIATESE tanto che proprio in forza di tale espulsione ha ritenuto che la soc. reclamante non aveva il numero sufficiente per proseguire la gara.
Analogamente l’arbitro ha considerato espulsi i calciatori: MILESI MATTEO, SCIAMMETTA ALDO, BONETTI MIRKO, BARABANI FERRUCCIO e CAVALLI GIORDANO della soc. SORISOLE tanto che questa non aveva anch’essa il numero sufficiente per proseguire la gara.
Ciò posto, il G.S. ha correttamente comminato la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre per 0-3, anche se sul Comunicato Ufficiale per un mero errore materiale è stato indicato 0-2. Le squalifiche ai calciatori PERSIANI e MILESI meritano piena conferma in relazione alla gravità del comportamento da questi tenuto nei confronti del direttore di gara, così come l’ammenda di 80,00 euro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P. Interseriatese Camp. 2° Cat. / Gir. F Gara del 02.11.2003 tra Canero Sorisole-Interseriatese"