COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Real Accademia Calcio 1° Cat. / Gir. M Gara del 09.11.2003 tra Real Accademia-Vela Mesero
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Real Accademia Calcio 1° Cat. / Gir. M
Gara del 09.11.2003 tra Real Accademia-Vela Mesero
(C.U. n. 19 del C.R.L. datato 13.11.2003)
La società A.S. REAL ACCADEMIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che procedendo di ufficio le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 per non aver utilizzato per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1982, lamentando che l’arbitro aveva errato nell’indicare le sostituzioni effettuate indicando come subentrato al n. 11 (nato nell’83) il n. 13 (nato nell’80) invece del n. 15 (nato nell’83): A sostegno del reclamo ha allegato copia del quotidiano “La Prealpina” e dichiarazioni del dirigente accompagnatore della società VELA e del tecnico della stessa.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., e copia dello stesso è stata inviata alla controparte, osserva che l’arbitro, sentito telefonicamente, dopo aver consultato il “cartellino”, ha ammesso di aver potuto compiere l’errore di trascrizione denunziato dalla reclamante. Le affermazioni dell’arbitro unite alle dichiarazioni, che, lealmente e sportivamente hanno rilasciato i dirigenti della società S.S. VELA MESERO, sono elementi tali da indurre questa Commissione a ritenere che l’arbitro effettivamente abbia compiuto denunziato errore di trascrizione.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, la Commissione Disciplinare in riforma della impugnata delibera.
ANNULLA
La punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 comminata di ufficio dal G.S. alla A.S. REAL ACCADEMIA CALCIO e
RIPRISTINA
Il risultato conseguito sul terreno di giuoco e precisamente: A.S. REAL ACCADEMIA CALCIO - S.S. VELA MESERO 2 - 0, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Real Accademia Calcio 1° Cat. / Gir. M Gara del 09.11.2003 tra Real Accademia-Vela Mesero"