COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 30/11/2003 GUIDIZZOLO – PONTEVICHESE 2000

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 30/11/2003 GUIDIZZOLO - PONTEVICHESE 2000 Con deliberazione pubblicata sul CU n 22 del 04 12 2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della societa Pontevichese Con il proprio reclamo regolarmente presentato la societa Pontevichese fa presente che 1) alla fine del primo tempo il direttore di gara ha effettuato ben sette minuti e venti secondi di recupero avendone segnalati solo tre 2) uscendo dal terreno di gioco lo stesso arbitro richiesto in proposito ha dichiarato che il suo orologio si era fermato ammettendo con cio un immotivato ed anomalo prolungamento del periodo di gioco Pertanto adducendo motivi di natura non tecnica “innervosimento dei calciatori a seguito dllo svantaggio dovuto alla segnatura di una rete da parte degli avversari proprio in tale periodo” chiede genericamente l applicazione dell art 12 comma 4 Il direttore di gara sentito telefonicamente e successivamente con supplemento di rapporto fornisce le seguenti indicazioni quanto al recupero effettuato al termine del primo tempo confermando quanto scritto sul rapporto di gara indica in quattro i minuti neutralizzati al termine del primo tempo dandone l appropriata motivazione quanto al fatto di aver dichiarato che purtroppo gli si era fermato l orologio nega decisamente di aver fatto tale affermazione ed afferma che il proprio orologio era perfettamente funzionante Occorre osservare che il reclamo quanto al punto 1 va ad investire una decisione di natura strettamente tecnica che l art 24 3 comma del nuovo CGS espressamente esclude dalla competenza dello scrivente Giudice Sportivo Sotto questo profilo il reclamo e inammissibile Mentre puo essere esaminato dallo scrivente giudice al punto 2 della doglianza di che trattasi in ordine alla verifica della sola circostanza del corretto funzionamento dell orologio dell arbitro (non in merito alla verifica di natura tecnica relativa al conteggio della quantita dei minuti di recupero ovvero del tempo di gioco che sarebbe ovviamente ricunducibile a quanto sopra detto e relativo al precedente punto 1) in proposito si rileva che il direttore di gara ha tassativamente negato la circostanza del cattivo o mancato funzionamento del proprio orologio La tesi èrospettata dalla reclamante per quanto attiene il secondo punto in esame non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla societa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni difensive non confortate da alcun elemento probatorio infatti come sancisce la CAF il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono stati assistiti da presunzione di verita e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli organi disciplinari Dato percio atto che la gara si e svolta regolarmente PQS DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente al punto 1 di rigettare il reclamo relativamente al punto 2 b) di omologare il risultato conseguito sul campo vale a dire NAC GUIDIZZOLO US PONTEVICHESE 3 0 c) di addebitare la tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it