COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Or. Boccaleone Camp. 3° Cat. / Gir. F Gara del 23.11.2003 tra Boccaleone-Interseriatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Or. Boccaleone Camp. 3° Cat. / Gir. F Gara del 23.11.2003 tra Boccaleone-Interseriatese (C.U. n. 15 del Comitato di Bergamo datato 27.11.2003) La società OR. BOCCALEONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CALO’ MARIO per QUATTRO GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: preliminarmente occorre precisare che il procedimento disciplinare poggia assolutamente sugli atti ufficiali e tra questi assume massimo rilievo il referto arbitrale. Tanto precisato ne consegue che non è consentito contenzioso alcuno. Dal referto arbitrale risulta in modo circostanziato il grave comportamento del calciatore CALO’, adeguatamente motivato dal primo giudice. La sanzione appare del tutto equa e va pertanto confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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