COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 02/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA avverso esito gara U.S. Cantianese – U.S. Badia Tedalda, del 13.9.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 02/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA avverso esito gara U.S. Cantianese – U.S. Badia Tedalda, del 13.9.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 7 a 1, l’U.S.Badia Tedalda ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Esposito Matteo, in posizione irregolare in quanto squalificato, come risultante dal Com. Uff. n. 87 del 15.5.2003 del CRM. La medesima reclamante concludeva chiedendo, in applicazione dell’art. 12, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Esposito Matteo risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso militava nella Società Villa 95, per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 87 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe; n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5,14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Badia Tedalda, per l’effetto infliggendo all’U.S. Cantianese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Esposito Matteo la squalifica per ulteriori giorni quindici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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