COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUENTINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Cluentina Calcio – Appignano, del 27.9.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D”- C.U. n. 12 del 1.10.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUENTINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Cluentina Calcio – Appignano, del 27.9.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D”- C.U. n. 12 del 1.10.2003 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Bianchini Giuseppe, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2003, “per essere entrato abusivamente in campo tenendo un comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Cluentina Calcio, asserendo che il proprio tesserato, sempre rispettoso e di indole paterna, nell’occasione, fece ingresso sul terreno di gioco al solo fine di prestare le cure ad un proprio giocatore a terra per infortunio. Concludeva chiedendo sostanzialmente una riduzione della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che dal referto arbitrale, che com’è noto costituisce fonte di prova privilegiata, risulta chiaramente che il Bianchini entrò abusivamente sul terreno di gioco ed insultò il direttore di gara; n ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Giudicante, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Cluentina Calcio, per l’effetto riducendo la squalifica dell’allenatore Bianchini Giuseppe al 30 ottobre 2003 ed ordina la restituzione della tassa versata.
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