COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. VIGOR CASTELFIDARDO avverso esito gara A.C. Nuova Folgore – G.S. Vigor Castelfidardo, del 4.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. VIGOR CASTELFIDARDO avverso esito gara A.C. Nuova Folgore – G.S. Vigor Castelfidardo, del 4.10.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, il G.S. Vigor Castelfidardo ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Serafino Tommaso, in posizione irregolare in quanto squalificato come risultante dal Com. Uff. n. 93 del 5.6.2003 del CRM. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Serafino Tommaso risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 93 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe; n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5,14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dal G.S. Vigor Castelfidardo, per l’effetto infliggendo alla A.C. Nuova Folgore la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Serafino Tommaso la squalifica per ulteriori giorni quindici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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