COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. OFFAGNA avverso esito gara A.P. Offagna – A.C. Nuova Folgore, dell’11.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. OFFAGNA avverso esito gara A.P. Offagna – A.C. Nuova Folgore, dell’11.10.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 1, l’A.P. Offagna ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Serafino Tommaso, in posizione irregolare in quanto squalificato come risultante dal Com. Uff. n. 93 del 5.6.2003 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Serafino Tommaso risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 93 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe; n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5,14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; n rilevata la recidiva di cui all’art. 16 del citato C.G.S., PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Offagna, per l’effetto infliggendo alla A.C. Nuova Folgore la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica del campionato di competenza ed al calciatore Serafino Tommaso la squalifica per ulteriori giorni venti, da cumularsi con le pregresse sanzioni già inflittegli. Dispone la restituzione della tassa versata.
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