COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara S.S. Sampaolese Calcio – Staffolo, dell’11.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”- Com. Uff. n. 25 del 16.10.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°29 del 06/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara S.S. Sampaolese Calcio – Staffolo, dell’11.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”- Com. Uff. n. 25 del 16.10.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Moscatelli Andrea, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, perchè “espulso dall’arbitro per fallo di reazione nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara con fare gravemente intimidatorio ed insultandolo. Veniva trattenuto ed allontanato dai propri compagni”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese Calcio, asserendo che il proprio tesserato, nell’occasione, protestò vivacemente nei confronti del direttore di gara, ma restandogli a debita distanza e senza porre in essere alcun atto di violenza; lo stesso veniva poi allontanato, e non trattenuto, dai propri compagni di squadra onde accelerare la ripresa del gioco.
La medesima Società concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività e la sproporzione rispetto a quanto realmente accaduto, una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni già prospettate nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Moscatelli, dopo l’espulsione e prima di abbandonare il terreno di gioco, gli proferì insulti e minacce, restandogli comunque sempre ad una distanza di circa un metro.
LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
n rilevato che dal referto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che com’è noto costituiscono fonte di prova privilegiata, risulta chiaramente provato il comportamento offensivo e minaccioso del Moscatelli nei confronti dell’arbitro, dopo che questi ne aveva decretato l’espulsione dal campo di gioco;
n ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Giudicante, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata,
PQM
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Moscatelli Andrea a quattro giornate di gara.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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