COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. AUDAX MACERATA 1921 avverso sanzioni merito gara Pioraco – F.C. Audax Macerata 1921, del 1.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 17 del 5.11.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. AUDAX MACERATA 1921 avverso sanzioni merito gara Pioraco – F.C. Audax Macerata 1921, del 1.11.2003 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 17 del 5.11.2003 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Federici Stefano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per doppia ammonizione, prima di allontanarsi offendeva il direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Audax Macerata 1921, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione espulso dal direttore di gara per semplice doppia ammonizione, nell’ultimo quarto d’ora di gioco, pur non contestandone il provvedimento, cedette alla rabbia ed alla frustrazione, sia pur per un brevissimo ed unico istante, in una situazione di particolare stress psicologico, lasciandosi sfuggire, all’indirizzo dell’arbitro, una singola parola, peraltro non costituente offesa particolarmente grave. Ad ulteriore sostegno della propria richiesta, la reclamante deduceva il complessivo contesto agonistico particolarmente acceso della gara in esame. La Società infine si appellava ai parametri sanzionatori costantemente seguiti dall’adita Commissione per rilevare l’eccessività della sanzione impugnata in riferimento all’entità del fatto, deducendo altresì la correttezza esemplare del proprio tesserato nelle precedenti gare di campionato fino ad ora disputato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha pienamente confermato il comportamento ascritto al calciatore Federci. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua il suo comportamento offensivo nei riguardi dell’arbitro; n ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità in relazione al comportamento del Federici, risultando la decisione del primo Giudice corretta e coerente. PQM respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Audax Macerata 1921, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa addebitandola sul conto della Società reclamante.
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