COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. AMANDOLA avverso decisioni merito gara Pol. Grottese – A.S. Amandola, del 19.10.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F” – Com. Uff. n. 13 del 22.10.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. AMANDOLA avverso decisioni merito gara Pol. Grottese – A.S. Amandola, del 19.10.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F” - Com. Uff. n. 13 del 22.10.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n.13, disponeva la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro al 44° del secondo tempo, ritenendo tale decisione esagerata “atteso che l’incolumità dell’arbitro e dei giocatori ospiti non è mai stata in pericolo”.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S. Amandola chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai danni della Polisportiva Grottese.
Assumeva la reclamante la fondatezza delle motivazioni addotte dall’arbitro per la sospensione definitiva della gara, per avere i sostenitori locali assunto comportamenti tali da porre in grave ed imminente pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro e quella dei giocatori ospiti.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
La Polisportiva Grottese ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, con le quali, anche avanti a questa Commissione, rilevata l’infondatezza, la non veridicità e la pretestuosità dei motivi del reclamo di controparte, chiedeva la conferma della decisione impugnata, ribadendo che mai, in nessun istante della gara, ci fu pericolo per l’incolumità dell’arbitro e dei giocatori stessi.
A parere della medesima Società resistente, l’arbitro avrebbe in realtà sospeso definitivamente l’incontro nella consapevolezza di avere commesso un errore tecnico relativamente allo scambio delle liste di gara.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame a causa del comportamento dei sostenitori locali, i quali impedivano il rientro negli spogliatoi di un calciatore avversario espulso, ponendosi sopra la rete di recinzione del terreno di gioco e ripetutamente minacciando di scavalcarla.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione;
- rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12, n. 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 44° del secondo tempo, sul risultato di 1 a 4, appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria e dei giocatori ospiti, creatasi a seguito del comportamento dei sostenitori locali, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara;
- disattese le argomentazioni della Società resistente, non suffragate da riscontri obiettivi;
- visto l’art. 9 del citato C.G.S.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Amandola, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Grottese la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata per 0 a 3.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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