COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso esito gara Avis Montecalvo – U.S. Mercatellese, dell’8.11.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso esito gara Avis Montecalvo – U.S. Mercatellese, dell’8.11.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 0, l’U.S. Mercatellese ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Zazzeroni Paolo in posizione irregolare perchè squalificato nel Campionato di Prima Categoria, come da Com. Uff. n. 29 del 6.11.2003 del C.R.M.; squalifica mai scontata nelle gare successive. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le vigenti disposizioni Federali. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, n rilevato che a norma degli artt. 17, 3° comma, e 41, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento; n rilevato che il ridetto calciatore Zazzeroni ha riportato la sanzione della squalifica per una gara effettiva, come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 29, a seguito di espulsione avvenuta in occasione di gara ufficiale del campionato di Prima Categoria; n ritenuto pertanto, alla luce della richiamata normativa, che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare, dovendo egli scontare la squalifica nel campionato di Prima Categoria. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Mercatellese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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