COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO T.S. VERNICIATURA avverso sanzioni merito gara T.S. Verniciatura – Casinina Urbinelli, del 2.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 18 del 5.11.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO T.S. VERNICIATURA avverso sanzioni merito gara T.S. Verniciatura – Casinina Urbinelli, del 2.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 18 del 5.11.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gorgolini Massimiliano, tesserato per la reclamante, la squalifica di nove giornate di gara “per aver dapprima minacciato l’Arbitro togliendogli anche il cartellino roso dalle mani – e successivamente si rendeva responsabile, dopo il triplice fischio di conclusione dell’incontro – di strappare dalla bocca dell’Arbitro il fischietto per gettarlo via – ostacolando lo stesso, nel rientro agli spogliatoi profferendo ulteriori minacce. Sanzione aggravata perché capitano”. Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 alla società T.S. Verniciatura perché “Rilevato dal referto arbitrale che la gara è stata sospesa per le gravi intemperanze, minacce e atti di violenza di cui si sono resi responsabili alcuni giocatori della società TS Verniciatura nei confronti dell’arbitro al 21^ del primo tempo….” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la T.S. Verniciatura, sostenendo, anche in sede di audizione, che la sanzione inflitta al calciatore Gorgolini Massimiliano, pur a fronte di un comportamento censurabile, doveva ritenersi eccessiva e chiedendone quindi una congrua riduzione. Richiedeva altresì la ripetizione della gara asserendo come non vi fossero state le condizioni per una sua sospensione definitiva. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, dopo una sua decisione, almeno sei o sette giocatori, tutti appartenenti alla reclamante, lo circondarono, minacciandolo ed insultandolo, e nell’occasione, uno di questi, non individuato perché posizionato alle sue spalle, lo colpì alla nuca procurandogli dolore. Il comportamento minaccioso ed intimidatorio tenuto dai calciatori locali nei confronti del direttore di gara fu tale da ingenerare nello stesso l’impossibilità psico – fisica di proseguire la direzione dell’incontro. In particolare, il calciatore Gorgolini, capitano della reclamante, mentre il direttore di gara si accingeva ad estrarre il cartellino rosso glielo strappava di mano; lo stesso arbitro ne rientrava in possesso solo a forza. Anche dopo la decretata fine anticipata dell’incontro, il medesimo Gorgolini, continuava a minacciare il direttore di gara giungendo a strappargli anche il fischietto dalla bocca, gettandolo via. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono tonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulle conseguenti responsabilità dei tesserati della reclamante e della medesima Società; - rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; - rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12, n. 4, del citato C.G. S.; - rilevato che l’aggressione, fisica e verbale, posta in essere dai calciatori della società T.S. Verniciatura nei confronti dell’arbitro, fu di tale gravità da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per la propria incolumità ed in piena autonomia di giudizio; - ritenuto pertanto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 21° del primo tempo appare pienamente giustificata dal comportamento minaccioso, violento ed intimidatorio dallo stesso subito ad opera di alcuni tesserati della reclamante, i quali impedivano così il regolare svolgimento della gara; - visto l’art. 12, 4°comma, del citato C.G.S. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla T. S. Verniciatura, per l’effetto confermando gli impugnati provvedimenti ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della Società.
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