COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. PASSATEMPESE avverso sanzioni merito gara Belvederese – Passatempese, del 15.11.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 20.11.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.P. PASSATEMPESE avverso sanzioni merito gara Belvederese – Passatempese, del 15.11.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 20.11.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’allenatore Palpacelli Silvano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 22 gennaio 2004 perché “a fine gara si avvicinava ad un giocatore avversario spintonandolo e strattonandolo più volte. Detto comportamento provocava la reazione dei giocatori di entrambe le squadre così da innescare una rissa prontamente sedata dai dirigenti delle due società”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.P. Passatempese, contestando la veridicità del referto arbitrale e rigettando gli addebiti ascritti al proprio tesserato, il quale, a dire della reclamante, mai sarebbe venuto a contatto con i giocatori avversari.
A sostegno della prospettata ricostruzione dei fatti, la reclamante produceva il filmato della gara, le cui immagini avrebbero, a suo dire, dimostrato che il tesserato non commise in alcun modo le infrazioni ascrittegli.
La medesima reclamante concludeva invocando la revoca del provvedimento impugnato.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Palpacelli raggiunse, dopo una lunga corsa, il giocatore avversario che aveva colpito con un pugno un suo calciatore, afferrandolo per la maglietta e strattonandolo.
Non ha potuto indicare esattamente le cause che scatenarono la breve rissa fra i componenti delle due panchine, perché avvenuta a notevole distanza da lui.
LA COMMISSIONE
· visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· rilevato che l’esame del documento filmato prodotto dalla reclamante non permette con certezza l’identificazione dei soggetti protagonisti dell’accaduto e quindi di poter escludere che il Palpacelli abbia posto in essere i fatti contestatigli;
· ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Palpacelli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Passatempese, per l’effetto riducendo la squalifica dell’allenatore Palpacelli Silvano al 12 dicembre 2003.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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