COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°42 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. CANTIANESE avverso sanzioni merito gara Gallo Colbordolo – U.S. Cantianese, del 9.11.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 32 del 13.11.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°42 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U. S. CANTIANESE avverso sanzioni merito gara Gallo Colbordolo – U.S. Cantianese, del 9.11.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 32 del 13.11.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Cennerilli Vladimiro, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 7 gennaio 2004, “per aver colpito a fine gara con un pugno al naso un giocatore avversario, senza causare alcuna conseguenza fisica”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U. S. Cantianese, contestando la completezza e la veridicità del referto arbitrale, asserendo che, dalla posizione in cui si trovava, il direttore di gara non poteva avere visto bene l’accaduto.
A dire della reclamante, il Cennerilli, al rientro negli spogliatoi, fu aggredito con calci e pugni da alcuni calciatori avversari, uno dei quali lo raggiunse con un colpo al volto: in conseguenza di ciò ed al solo fine di difendersi, lo stesso, agitando le braccia, colpì al volto uno di questi.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, il confronto con il direttore di gara.
La medesima Società concludeva chiedendo l’annullamento e/o una riduzione della sanzione impugnata.
Alla richiesta audizione, la medesima Società ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere visto, al termine dell’incontro, in prossimità degli spogliatoi, il Cennerilli discutere con un calciatore della squadra avversaria e poi, nonostante il suo tentativo pacificatore, colpirlo con un pugno al naso, seguendone poi un parapiglia con coinvolgimento di altri calciatori delle due squadre.
LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rigettata preliminarmente la richiesta istruttoria della reclamante del contraddittorio con il direttore di gara, in quanto non consentito a norma dell’art. 30, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva;
n ritenuta provata la responsabilità del Cennerilli in ordine ai fatti ascrittigli, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del citato C.G.S.;
n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestatigli;
n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non possa essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo svolto dal tesserato nell’ambito della propria Società.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cantianese, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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