COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°44 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASETTE D’ ETE 1968 avverso sanzioni merito gara A.C. Rapace – A.S. Casette d’Ete del 22.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 18 del 26.11.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°44 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASETTE D’ ETE 1968 avverso sanzioni merito gara A.C. Rapace – A.S. Casette d’Ete del 22.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 18 del 26.11.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Vesprini Martinelli Paolo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive “per frase ingiuriosa rivolta all’arbitro e per aver tentato di aggredire lo stesso non riuscendovi perché trattenuto dai compagni”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Casette d’Ete invocando per il proprio tesserato, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Ammette la reclamante che il proprio calciatore, nell’occasione, rivolse una frase ingiuriosa al direttore di gara, ma nega che vi sia stato un tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, essendosi limitato il calciatore a cercare di spiegarsi con questi per l’accaduto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore, espulso, si avvicinò a lui agitando le braccia ed insultandolo e che fu poi allontanato dai compagni, escludendo tuttavia che lo stesso abbia portato o tentato di portare colpi nei suoi confronti. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuta provata, sulla scorta dell’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, la responsabilità del Vesprini in ordine ai fatti ascrittigli, dalla cui qualificazione tuttavia deve escludersi il contestato tentativo di aggressione e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Casette D’Ete, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Vesprini Martinelli Paolo. Dispone restituirsi la tassa versata.
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