COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°44 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. P. ANKON DORICA POSATORA avverso sanzioni merito gara Cral Angelini – A.P. Ankon Dorica, del 24.11.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°44 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. P. ANKON DORICA POSATORA avverso sanzioni merito gara Cral Angelini – A.P. Ankon Dorica, del 24.11.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Lausdei Federico, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive “per reiterate offese ed insulti rivolti al direttore di gara; invitato ad allontanarsi ritardava la ripresa del gioco di circa due minuti. Posizionatosi davanti gli spogliatoi attendeva la fine del primo tempo per rivolgere, di nuovo, pesanti insulti ed offese all’arbitro, tentando infine di aggredirlo; tentativo non riuscito per il pronto intervento dei propri dirigenti”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A. P. Ankon Dorica Posatora invocando per il proprio tesserato, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata.
Ammette la reclamante che il proprio calciatore, nell’occasione, insultò il direttore di gara, ma nega che lo stesso ritardò volutamente l’uscita dal terreno di gioco e soprattutto esclude che vi sia stato un tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Lausdei, in precedenza espulso, alla fine del primo tempo, all’interno degli spogliatoi lo insultava reiteratamente, a voce alta ed agitando le mani strette a pugno, rimanendo tuttavia ad una distanza non inferiore a circa tre metri.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ritenuta provata, sulla scorta dell’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, la responsabilità del Lausdei in ordine ai fatti ascrittigli, dalla cui qualificazione tuttavia deve escludersi il contestato tentativo di aggressione e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A. P. Ankon Dorica Posatora, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Lausdei Federico.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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