Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 18 Settembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Decisioni del Giudice Sportivo TORNEO PRE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara BEIBORG – BORGARETTO 2003
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 18 Settembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Decisioni del Giudice Sportivo
TORNEO PRE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara BEIBORG - BORGARETTO 2003
La Societa' BORGARETTO ha presentato reclamo avverso alla sospensione della gara in oggetto adducendo a fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dall'arbitro.
Il reclamo presentato dalla societa' BORGARETTO e' inammissibile e non merita accoglimento. Infatti l' articolo 24 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarita' della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco.
Pertanto si delibera di:
- respingere il reclamo della Societa' BORGARETTO perche' inammissibile giusto il disposto dell'art. 24 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva, con il conseguente addebitamento della relativa tassa.
Visto il rapporto di gara,
- rilevato che al 18' del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere anzitempo la gara per mancanza del numero legale minimo di giocatori in campo della Societa' BORGARETTO
si delibera di:
- assegnare gara persa alla Societa' BORGARETTO, in ottemperanza al disposto dell'articolo 73/2 delle Norme Organizzative Interne della FIGC ed in applicazione dell'articolo 12 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva con il risultato acquisito sul campo: BEIBORG - BORGARETTO 4 –1
assumere i provvedimenti disciplinari che si riportano nei relativi paragrafi.