Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 14del 25 Settembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Associazione Calcio CANELLI in relazione alla gara NOVA COLLIGIANA – CANELLI del 31/08/2003, Coppa Italia Dilettanti
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 14del 25 Settembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Associazione Calcio CANELLI in relazione alla gara NOVA COLLIGIANA – CANELLI del 31/08/2003, Coppa Italia Dilettanti
Con ricorso tempestivamente inviato e ritualmente notificato alla controparte, la Società A.C. CANELLI si duole per l’irregolare posizione del giocatore GAI Andrea, schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto se pur squalificato.
Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in oggetto in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una giornata effettiva come da C.U. n. 9 del 12/09/2002, provvedimento disciplinare relativo alla Coppa Italia del 2002 quando il giocatore militava ancora nelle file della NOVESE.
La NOVA COLLIGIANA non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di accertare che effettivamente il giocatore GAI Andrea è stato incluso nella distinta di gara con il numero nove ed ha preso parte attiva all’incontro. Il tutto trovandosi in posizione irregolare in quanto partecipava alla gara in costanza di squalifica, non avendo ancora scontato la giornata comminatagli con il provvedimento disciplinare di cui sopra.
Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue:
- alla Società NOVA COLLIGIANA viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:
NOVA COLLIGIANA – CANELLI 0 - 3
- al giocatore GAI Andrea viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA;
- al dirigente accompagnatore della società NOVA COLLIGIANA, sig. FINELLO Giuseppe viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 20/12/2003;
- alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA di Euro 150,00
Nulla si dispone in merito alla tassa reclamo che non risulta versata.
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