Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della società V.R. VERUNO in relazione alla gara SANT’ANDREA’S – V.R. VERUN0 del 21.09.2003, Campionato di Seconda Categoria – Girone B
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della società V.R. VERUNO in relazione alla gara SANT’ANDREA’S - V.R. VERUN0 del 21.09.2003, Campionato di Seconda Categoria - Girone B
Con ricorso inviato in data 2792003 la Società V.R. VERUNO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore MILANI Davide schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto.
Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva nel C.U. n. 53 del 1262003. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il sig. MILANI essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n.9 ha preso parte alla partita nonostante la squalifica inflittagli in precedenza.
La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue:
- alla Società SANTANDREA’S viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:
SANT’ANDREA’S - V.R.VERUNO 0-3
- - al giocatore MILANI Davide viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA;
- - al dirigente accompagnatore della Società SANT’ANDREA’S sig. BIANCHI Roberto viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 1612004;
- - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150,00;
- - Ordina restituirsi la tassa reclamo che risulta versata.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 23 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
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