Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 23 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAVIGLIANESE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore FRANCESE Diego nella gara MONCALIERI CALCIO – SAVIGLIANESE del 4.10.2003 valida per il Campionato Regionale Juniores – Girone G

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 23 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAVIGLIANESE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore FRANCESE Diego nella gara MONCALIERI CALCIO – SAVIGLIANESE del 4.10.2003 valida per il Campionato Regionale Juniores – Girone G Il reclamo in oggetto, con il quale la Società SAVIGLIANESE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società MONCALIERI del giocatore FRANCESE Diego in quanto squalificato, è infondato e deve essere respinto. Risulta dal comunicato ufficiale n. 39 del 10.4.2003 di codesto Comitato Regionale che il giocatore FRANCESE Diego venne espulso dal campo in occasione dell’ultima gara del Campionato Regionale Juniores e quindi squalificato per una giornata. Pertanto, in applicazione dell’art.17 comma 6 C.G.S., il giocatore in questione avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara di Campionato della attuale stagione sportiva, disputata tra le Società MONCALIERI e SAVIGLIANESE in data 4.10.2003. Lamenta la ricorrente che il giocatore FRANCESE Diego sarebbe stato impiegato nella gara suddetta in pendenza di squalifica poiché, presente in distinta tra le riserve, sarebbe subentrato nel secondo tempo della gara. Invero, il giocatore in questione era sì presente in distinta con il numero 14, ma non risulta tra quelli entrati a gara in corso. Emerge, infatti, dal rapporto arbitrale che i giocatori della Società MONCALIERI subentrati sono il n.16 (entrato al 21° del II t. al posto del n. 8) ed il n. 13 (entrato al 34° del II t. al posto del n.11). Il ricorso va quindi respinto. Peraltro, posto che ai sensi dell’art.17, comma 3 C.G.S. la squalifica non si considera scontata qualora il giocatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato (come nel caso di specie), la Commissione Disciplinare ritiene di sanzionare d’ufficio con una ulteriore giornata di squalifica in danno del giocatore FRANCESE Diego la condotta posta in essere in violazione del divieto sancito dall’art.17, comma 3. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società SAVIGLIANESE. Infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore FRANCESE Diego. Pone a carico della Società SAVIGLIANESE la tassa di reclamo pari a Euro 104,00 che non risulta versata.
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