Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 23 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società AMATORI CALCIO GRANOZZESE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore KETATNI RACHID della Società SANANTONIO F.C. incontrata in data 28/09/2003 nell’ambito del Campionato di Terza categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Novara
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 23 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società AMATORI CALCIO GRANOZZESE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore KETATNI RACHID della Società SANANTONIO F.C. incontrata in data 28/09/2003 nell’ambito del Campionato di Terza categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Novara
A seguito della gara indicata all’oggetto la Società Sportiva AMATORI CALCIO GRANOZZESE ricorreva alla Commissione Disciplinare, per la irregolare posizione del giocatore KETATNI RACHID della Società SANANTONIO F.C..
Preliminarmente occorre evidenziare che nel Comunicato Ufficiale Nazionale n° 19, pubblicato in Roma il 8/8/2003, venivano riportate le modifiche apportate al Codice di Giustizia Sportiva in forza del C.U. n. n°12/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 31/07/2003.
Il suddetto provvedimento ha comportato la modifica di diverse disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva tra cui, per quanto concerne la fattispecie in esame, l’art. 42, comma III, C.G.S., attraverso la previsione del termine di sette giorni, per la proposizione del reclamo avverso la posizione irregolare dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara.
Alla luce dell’abbreviazione del suddetto termine (che prima della modifica era di quindici giorni), nei procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve essere proposto entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte.
Il reclamo in questione, relativo alla gara disputata in data 28/09/2003, è stato proposto in data 9/10/2003 ed è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 13/10/2003, abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 che non risulta versata dalla AMATORI CALCIO GRANOZZESE.
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