Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ALPIGNANO in relazione alla gara ALPIGNANO – LA CHIVASSO del 5102003, Campionato di Promozione – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ALPIGNANO in relazione alla gara ALPIGNANO - LA CHIVASSO del 5102003, Campionato di Promozione - Girone A Con ricorso inviato in data 11102003 la Società ALPIGNANO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore SOLDO Luca schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva nel C.U. n. 53 del 1262003 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta recante i provvedimenti disciplinari relativi alla gara finale Play-Off del Campionato di Promozione 2002-2003. Si evidenzia altresì nel ricorso che il giocatore non avrebbe mai scontato detta sanzione partecipando a tutte le gare disputate nei primi quattro turni di Campionato dalla Società di appartenenza. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il sig. SOLDO ha preso parte a tutte le gare disputate dalla Società LA CHIVASSO ed anche alla partita indicata in oggetto nonostante la squalifica inflittagli in precedenza. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che ha fatto pervenire richiesta di audizione. Nel corso della riunione del 24102003 il Presidente della LA CHIVASSO ammetteva i fatti insistendo affinché fosse riconosciuta la buona fede della Società che aveva subito un incendio alla sede la scorsa estate con conseguente perdita di documenti, comunicati F.I.G.C. compresi. Alla luce di quanto esposto, considerato che la buona fede, anche se dimostrata, non è causa di esclusione dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni delle regole concernenti la regolarità della partecipazione dei giocatori alla gara, il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue: - - alla Società LA CHIVASSO viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: ALPIGNANO - LA CHIVASSO 3 – 0 - - al giocatore SOLDO Luca viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA; - - al dirigente accompagnatore della Società LA CHIVASSO sig. TOMATIS Livio viene inflitta la sanzione dell’inibizione fino al 2412004; - - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’ammenda per € 150,00. - - Si delibera la restituzione della tassa di reclamo che risulta versata.
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