Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società LOBBI avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al massaggiatore GHE’ Carlo fino al 12 Ottobre 2005 pubblicata sul c.u. n. 10 in data 16 Ottobre 2003 ed avverso la multa di 100 Euro inflitta alla Società stessa

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società LOBBI avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al massaggiatore GHE’ Carlo fino al 12 Ottobre 2005 pubblicata sul c.u. n. 10 in data 16 Ottobre 2003 ed avverso la multa di 100 Euro inflitta alla Società stessa Con il reclamo in oggetto, la Società ricorrente si duole della durata della squalifica inflitta al signor GHÈ Carlo dal Giudice Sportivo per le condotte aggressive e lesive nei confronti dell’arbitro in occasione della gara AURORA PONTECURONE – LOBBI del 12.10.2003 Campionato Seconda categoria Girone R. Il ricorso è fondato e merita accoglimento parziale: se quindi è fuori discussione la responsabilità del signor GHÈ Carlo e quella della società, certamente la durata della sanzione a carico del massaggiatore appare eccessiva. Il direttore di gara nel rapporto scrive in modo assai chiaro che durante la gara il signor GHÈ si rendeva responsabile di gravi intemperanze nei confronti dello stesso, prima a parole, poi passando alle vie di fatto, arrivando a sputargli in faccia. Pacifico quindi che il signor GHÈ meriti una sanzione adeguata per tali condotte. La versione offerta dai ricorrenti non è verosimile, ed è comunque in palese contrasto con quanto riferito dal direttore di gara: nulla consente di interpretare diversamente la dinamica dei fatti descritti dal direttore di gara, con la conseguenza che il sostenere che il GHÈ sia stato provocato e che il direttore di gara abbia tenuto un comportamento discutibile non ha alcun pregio. La squalifica va comunque ridotta, in quanto la durata determinata dalla decisione del Giudice Sportivo appare eccessiva e quindi il massaggiatore deve essere squalificato fino al 31.12.2004. L’ammenda inflitta alla società invero appare assai proporzionata ai fatti descritti dal direttore di gara nel rapporto e non merita di essere ridotta. P.Q.M. la C.D. delibera di accogliere il reclamo, e riduce la squalifica del signor GHE’ Carlo fino al 31.12.2004. Conferma l’ammenda di 100 (cento) Euro alla Società. Nulla dispone sulla tassa.
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